1. A proposito di libertà
d’insegnamento e “Buona governance”.
Il disconoscimento della
professionalità degli insegnanti e l’attacco alla libertà
d’insegnamento costituiscono insieme uno tra i principali e
caratterizzanti elementi di continuità di tutta la campagna
promozionale “Buona scuola”, dalla pubblicazione del PDF sino al
disegno di legge recentemente depositato in Parlamento. La
vanificazione dei poteri del Collegio docenti ne rappresenta un
passaggio voluto e concomitante.
Nella “Buona
governance” della scuola il Collegio, che nel concreto assume il
nome di Consiglio dei docenti, “avrà l’esclusiva della
programmazione didattica”. Scompaiono il ruolo deliberante, dunque
di decisore, in ordine all’indirizzo didattico pedagogico di
ciascuna scuola autonoma, la funzione fondamentale nel definirne il
profilo attraverso l’indirizzo che esso imprime al Piano
dell’offerta formativa, il ruolo tecnico, esperto, professionale
del Collegio, recepito dai Decreti delegati sin dagli anni Settanta e
riconosciuto sino ad oggi rispetto alle altre componenti
rappresentate nel Consiglio d’istituto, al momento l’organo di
governo della scuola.
“Collegialità non può
più essere sinonimo d’immobilismo, di veto, d’impossibilità di
decidere alcunché” (La Buona scuola pag. 71): infatti, a proposito
di possibilità decisionali occorrerà “distinguere tra potere
d’indirizzo e di gestione”: la piena responsabilità della
gestione generale è attribuita al Dirigente scolastico, nel ruolo di
nuovo organo di governo della scuola insieme al Nucleo di valutazione
e il Consiglio d’Istituto, Consiglio dell’Istituzione scolastica,
“diventerà titolare dell’indirizzo generale e strategico” di
cui il responsabile è il Dirigente. Si delinea così uno sfondo
che evoca la riforma degli Organi collegiali senza introdurre un
quadro preciso d’insieme o una cornice definita di ruoli e
funzioni. Ciò che risulta
espresso in modo chiaro invece nei testi che delineano la futura
Buona scuola, sino al recente compimento avvenuto nei contenuti del
disegno legge, sono i poteri e la figura manageriale e
plenipotenziaria del futuro Dirigente scolastico “ responsabile
delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle
risorse umane e del merito dei docenti “(Ddl art. 7), secondo un
organigramma gerarchico piramidale che definisce ruoli, entità
della retribuzione e destino lavorativo.
Il Collegio docenti, una
volta divenuto Consiglio dei docenti, compare per esprimere pareri,
“essere sentito” e dunque, di fatto, lasciato in buona pace ad
espletare funzioni compilative. Lo svolgimento in corso del Sistema
nazionale di valutazione e il ruolo recentemente svolto dalle
singole scuole a proposito del Rapporto d’Autovalutazione (RAV)
ne hanno riprodotto un’efficace anticipazione. delle scelte
didattiche della scuola nella forma del dibattito e della
deliberazione collegiale, la stessa forma che ha reso attuale
l’esercizio della libertà d’insegnamento, come garantito e
prescritto dalla nostra Costituzione. I docenti, una volta
espropriati della responsabilità e del potere di definire
collegialmente le scelte didattiche della scuola perché espropriati,
ciascun insegnante per suo conto della libertà d’insegnamento,
saranno destinati a riunirsi in un consesso d’esecutori di
programmazione didattica, atto a ricevere, nemmeno ratificare,
l’indirizzo stabilito dal dirigente scolastico al fine di
dispiegare collettivamente e poi esercitare singolarmente una
funzione meramente esecutiva.
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